Limitazioni all'uso del contante: nuova soglia
Circolare n.20/2020
02 luglio 2020
La normativa antiriciclaggio prevede alcune limitazioni all’uso del denaro contante e dei titoli al portatore; in particolare, l’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, dispone che è vietato il trasferimento di:
- denaro contante;
- titoli al portatore;
quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad una soglia fissata normativamente.
Secondo quanto previsto dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 49, D.Lgs. n. 231/2007, la soglia per i trasferimenti di denaro contante è pari:
- ad € 2.000,00 a decorrere dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021;
- ad € 1.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2022.